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EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

L’EPC o Contratto di Prestazione Energetica viene definito, dalla Direttiva CE n. 27 del 2012, un contratto mediante il quale un’impresa, normalmente una ESCO, si impegna verso un altro soggetto ad eseguire con mezzi finanziari propri o di terzi una serie di servizi e interventi integrati volti a migliorare l’efficienza di un sistema energetico di proprietà del cliente, o alla produzione di energia in modo efficiente.

In sostanza, in un contratto di performance energetica, il fornitore di servizi energetici (denominato ESCO) si assume la responsabilità di identificare, implementare e garantire il raggiungimento di risparmi energetici predeterminati all'interno dell'edificio o dell'impianto considerato. Questo avviene attraverso l'implementazione di misure di efficienza energetica, l'installazione di tecnologie più efficienti o altre azioni finalizzate al risparmio energetico.

Le entrate derivanti dai risparmi sulla spesa energetica sono utilizzate per ripagare i costi della misura di miglioramento.

Si possono distinguere due diversi modelli di EPC:


1. SHARED SAVINGS

2. GUARANTEED SAVINGS


1. SHARED SAVINGS


Il primo modello, SHARED SAVINGS, prevede che gli investimenti siano sostenuti dalla ESCO con fondi propri o di terzi e la ESCO riceve, sottoforma di canone periodico, il pagamento anticipato del controvalore economico di una quota dei risparmi prodotti.

Solitamente, la durata del contratto è compresa tra i 5 e i 10 anni.


Al contrario, con la variante del First Out, la durata può essere abbreviata tra i 3 e i 5 anni e i risparmi finanziari vengono incamerati integralmente dalla ESCO a titolo di rimborso. In questo caso il cliente beneficiario si avvantaggia del risparmio solo dopo la fine del contratto. In questa tipologia di EPC, il risparmio energetico conseguito viene utilizzato per ripagare il finanziamento dell’intervento di efficientamento della ESCO, che fornisce il capitale anche ricorrendo a finanziatori terzi e fino alla scadenza detiene la proprietà degli impianti. Alla scadenza contrattuale il risparmio e la proprietà degli impianti e delle opere eseguite passa interamente a favore del cliente. Con questo approccio la ESCO ottiene il totale dei risparmi realmente ottenuti fino alla scadenza contrattuale.


Nello SHARED SAVINGS può essere impiegato un approccio 4 steps:


1. Ottimizzazione della conduzione e manutenzione ordinaria del sistema energetico

2. I risparmi prodotti finanziano misure di efficienza energetica a basso costo

3. I risparmi generati dagli steps precedenti finanziano prima interventi di media consistenza

4. I risparmi generati dagli steps precedenti finanziano poi interventi più impegnativi





2. GUARANTEED SAVINGS


Il secondo modello di EPC, invece, è il GUARANTEED SAVINGS, che prevede che la ESCO garantisca il conseguimento di un risparmio energetico minimo, che viene stabilito sulla base di un'analisi di fattibilità.

Nel caso in cui il risparmio ottenuto sia inferiore al livello garantito, la ESCO dovrà versare al cliente un’indennità; al contrario, raggiunto il livello garantito, il cliente pagherà una percentuale del risparmio alla ESCO.

La garanzia del risparmio consiste in un indennizzo riconosciuto al cliente in caso di consumi minori rispetto a quelli garantiti, nonché nel trasferimento al cliente dei risparmi superiori a quelli attesi.


Una variante di questo modello è il Pay from Savings, in cui il piano di restituzione del debito dipende dal livello dei risparmi conseguiti, maggiori sono i risparmi, più veloce è il rimborso.


Con la Direttiva CE n. 27 del 2012, recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 102 del 2014 (art.7 co. 6), è stato previsto l’obbligo di promuovere il ricorso al contratto di EPC per la ristrutturazione degli immobili pubblici, beneficiando di incentivi del “Conto Termico”.

Per Conto Termico si intende il sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, nonché interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.





MODELLO EUROPEO


L’unione europea ha introdotto un modello di contratto di rendimento energetico che non è presente nel nostro ordinamento.

Pertanto, è necessario ricorrere alla combinazione di modelli tipici già esistenti, come il contratto d’opera professionale, compravendita, appalto, somministrazione, engineering, leasing, mandato o factoring.

La combinazione tra questi vari modelli contrattuali avviene tramite il criterio dell’integrazione secondo cui si applicano, in quanto compatibili, le norme di entrambi i contratti di riferimento.

Gli elementi minimi per accedere agli incentivi del Conto Termico sono contenuti nell’Allegato 8 del D.lgs. n. 102 del 2014, essi sono:


· Elenco delle misure di efficienza da applicare, fasi di attuazione, costi e relativi risultati

· Risparmi garantiti grazie a tali misure, con indicazione delle date di riferimento

· Durata

· Obblighi a carico delle parti

· Obbligo di dare piena attuazione delle misure previste dal contratto, documentazione dei cambiamenti effettuati nel corso del progetto

· Implicazione finanziarie del progetto e quota di partecipazione delle due parti ai risparmi realizzati

· Disposizioni per quantificare e verificare i risparmi effettivamente conseguiti, controlli di qualità e garanzie

· Disposizioni per la gestione delle sopravvenienze che incidono sui risultati del contratto (es. modica del prezzo dell’energia)

· Sanzioni in caso di inadempienza


Il contratto di EPC si può configurare sia con un investimento iniziale, che senza (es. 4 steps).

Nel caso in cui si proceda con un investimento iniziale è possibile distinguere tre diverse ipotesi:

1. EPC con investimento sostenuto da un terzo finanziatore, che diventa parte del contratto (trilaterale);

2. EPC con investimento sostenuto dalla ESCO ricorrendo ad un finanziamento esterno. È possibile ricorrere al factoring senza il consenso del cliente, il quale dovrà essere informato dell’istituto di credito, salvo il caso della clausola SOLVE ET REPETE (consente al cliente di minimizzare il rischio dovendo pagare i canoni EPC solo in caso di conseguimento della performance promessa). Nel caso di FACTORING WITH RECOURSE AGREEMENT, invece, il rischio resta a carico della ESCO, che dovrà versare all’istituto finanziario le somme non corrisposte dal beneficiario;

3. EPC con investimento sostenuto dalla ESCO con fondi propri.


La fornitura dei beni oggetto dell’EPC può essere effettuata dalla ESCO anche tramite il ricorso al leasing purché siano rispettate le seguenti condizioni:


1. I beni devono essere facilmente rimovibili e sostituibili (beni mobili);

2. Obbligo della ESCO di sostituire le parti non funzionanti o obsoleti dell’attrezzatura;

3. Non ci deve essere un diritto di proprietà sull’attrezzatura né un’opzione d’acquisto;

4. La durata dell’EPC non copre l’intero ciclo vita del bene.






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