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La Bozza in consultazione del decreto attuativo in materia di comunità energetiche: interpretazioni

In data 28 novembre 2022 è stata pubblicata sul sito del Mi.T.E. una bozza di consultazione attinente al decreto attuativo M.A.S.E. circa il decreto legislativo n. 199 del 2021 conclusasi il giorno 12 dicembre 2022.


Di conseguenza, sembrerebbe essere oggi esistente una diversificazione del regime di incentivazione applicabile ai vari impianti, a seconda della configurazione degli stessi e delle tempistiche di installazione.

Tale differenza si basa su un mero requisito di ordine cronologico. Per questo, ad oggi, possiamo individuare, almeno, tre scenari.


In particolare, in base alla nuova bozza, le nuove tariffe incentivanti sono applicabili esclusivamente agli impianti non ancora installati e i cui lavori siano iniziati successivamente all’entrata in vigore dell’emanando decreto attuativo del decreto legislativo 199 2021.


Tali tariffe sono uguali a 110 euro per megawatt/ora nel caso di comunità energetiche, e 100 euro per megawatt/ora nel caso di autoconsumo. A queste, stando alla norma, si aggiungono ulteriori aspetti di incentivazione che riguardano, invece, il livello di insolazione dei pannelli, basati sul perimetro geografico coincidente con la regione in cui avviene l’installazione.


Oltre a ciò, stando sempre alla bozza di decreto attuativo, per gli impianti fino a 200 kw parrebbero applicarsi ancora le tariffe del DM 16 settembre 2020. Dunque, ricapitolando, per gli impianti pre-esistenti ed entrati in vigore dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021 trovano applicazione le incentivazioni ad oggi esistenti.


Infine, per gli impianti entrati in vigore prima del decreto legislativo 199/2021 possono trovare applicazione le nuove incentivazioni solo se la potenza da questi prodotta non supera il 30% dell’intera potenza della configurazione CER/AUC.


Sulla base di questo, abbiamo avuto modo di approfondire taluni aspetti che, a nostro avviso, dovrebbero essere oggetto di modifica in sede di elaborazione del decreto definitivo.


Il primo punto sul quale ci sentiamo di presentare le nostre osservazioni è quello relativo alla prescrizione dell’effetto incentivante che impone di subordinare l’inizio dei lavori necessari a permettere di conseguire l’incentivazione, alla data di pubblicazione in G.U. del decreto attuativo.

In particolare, viene richiamato dalla BCD il paragrafo 3.1.2. “effetto dell’incentivazione”, punto 29 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del Clima, dell’Ambiente e dell’Energia 2022”.


In particolare, ai sensi di tale comunicazione, al punto 29 viene stabilito che “L'aiuto può essere concesso solo ai beneficiari che non hanno iniziato i lavori prima del loro inserimento nella graduatoria delle offerte (in quanto imprese ammissibili in termini di requisiti e autorizzazioni)”.


Uno dei temi principali, dunque, consiste nella specificazione che, al fine di poter ottenere “la nuova incentivazione” i lavori attinenti agli impianti da immettere all’interno delle CER dovranno essere iniziati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Tale normativa europea richiamata dalla BCD subisce una deroga nel caso in cui venga attivata una procedura c.d. di “avvio” così come prevista al punto 31 del pragarafo 3.1.2. lett. b della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del Clima, dell’Ambiente e dell’Energia 2022” già sopra menzionata.

A tal proposito, sempre la bozza di decreto attuativo anticipa che la procedura di avvio non può essere rinvenuta nella mera pubblicazione in G.U. del d.lgs 199/2021 poiché così sarebbe già stato asserito all’interno delle decisioni in materia di incentivazione di biometano.

Ora, a tal proposito, se non si può rientrare all’interno della deroga espressa dal punto 31 paragrafo 3.1.2. lett. b. vorremmo, invece, sottoporre l’attenzione del Ministero alla possibilità di far subentrare invece tale eccezione nel punto 31, paragrafo 3.1.2. lett a (rendendo, dunque, possibile l’accesso alla nuova incentivazione anche per impianti superiori ai 200 kw i cui lavori siano iniziati successivamente all’entrata in vigore del decreto attuativo).

In particolare, qui viene stabilito che, rientra tra le deroghe all’articolo 29: “l’aiuto concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato…”.

In questo caso riteniamo soddisfatti i criteri di oggettività e non discriminazione così come espressi dalla normativa in materia di aiuti di stato idonei a derogare il dictat dell’articolo 29 su menzionato.

Guardando, invece, al limite del minimo imposto del 70% di energia elettrica condivisa per non imbattere nel price cap per la vendita, parrebbe opportuno in questo caso rimuovere tale limitazione.

Il price cap di 80 euro riguarda la vendita relativa alla quota di energia immessa in rete parametrata sull’ammontare dell’energia non condivisa allorché la condivisione sia inferiore al 70% dell’energia complessivamente prodotta.


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Gli operatori, difatti, vedrebbero venir meno una certezza e una garanzia nel rientro dell’investimento. Inoltre, sussistono anche problemi relativi alla quantificazione della “condivisione minima” per non subentrare nella morsa del price cap. Cosa si intende per obbligo di condivisione “minima”? Su quali parametri dobbiamo basarci? Mensili, trimestrali o semestrali?

Questi sono ad oggi dettagli non pervenuti e invece fondamentali per chi decidesse di investire.

Per concludere, nonostante vi sia finalmente stato dato un segnale da parte del Governo, riteniamo che debbano essere risolti numerosi nodi per rendere gli investimenti in tale settore più fluidi e, soprattutto, evitare timori del mercato.



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