LA DISCIPLINA DEI B.E.S.S.
I BESS (“Battery Energy Storage System”) hanno la capacità di assorbire l’energia prodotta dalle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) e rilasciarla in un secondo momento, quindi hanno il potenziale di ridurre l’aleatorietà e l’intermittenza di fonti come il solare o l’eolico, abilitando l’energia rinnovabile a coprire un ruolo ancora più centrale nel sistema elettrico nazionale.
Considerata la rapida crescita di tali sistemi di stoccaggio di energia, emerge con forza la necessità di analizzare la normativa di riferimento.

Innanzitutto, in relazione ai profili autorizzativi dei BESS, la disciplina applicabile è contenuta nel Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, che è stato recentemente integrato dall’articolo 62, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni) e successive modificazioni e articolo 31 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (DL Semplificazioni bis) e successive modificazioni. In particolare, l’articolo 1, commi 2-quater e 2-quinquies, prevede la possibilità di ricorrere a due differenti modelli di autorizzazione, ovvero la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) o l’AU (Autorizzazione Unica), in base alle dimensioni dell’impianto e le caratteristiche delle aree di realizzazione.
In aggiunta, per promuovere lo sviluppo in Italia dei sistemi di storage il Gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna) si avvale di un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ovvero un meccanismo con cui Terna si approvvigiona di capacità di energia elettrica mediante contratti a termine (un anno per impianti già in funzione e 15 anni per quanto riguarda gli impianti di nuova costruzione) aggiudicati attraverso aste competitive. Alle aste, organizzate da Terna, possono partecipare gli operatori titolari di unità di produzione (programmabili e non programmabili) e di stoccaggio. Gli operatori della capacità selezionata in esito all’asta hanno:
Ø l’obbligo di offrire la capacità sui mercati dell’energia e dei servizi;
Ø il diritto di ricevere da Terna un premio fisso annuo in euro/MW/anno;
Ø l’obbligo di restituire a Terna la differenza, se positiva, fra il prezzo dell’energia elettrica che si realizza sui mercati dell’energia e dei servizi e un prezzo di esercizio definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, all’articolo 18, disciplina il funzionamento di questo sistema di approvvigionamento a lungo termine basato sulle predette aste competitive gestite da Terna, che devono essere svolte in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria per minimizzare gli oneri a carico dei clienti finali. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 18 precisa che tale sistema di approvvigionamento è regolato dai seguenti principi:
a) l’approvvigionamento riguarda la capacità di stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacità;
b) l’approvvigionamento è effettuato secondo criteri di neutralità tecnologica nel rispetto dei requisiti tecnici definiti da Gestore della rete di trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi previsti dal MASE, e dei vincoli di sicurezza;
c) in esito alle aste, è riconosciuta ai titolari della capacità di stoccaggio aggiudicata una remunerazione annua per tutto l’orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse, a fronte dell’obbligo di rendere disponibile tale capacità a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell’energia elettrica e dei servizi connessi;
d) l’aggiudicazione in esito alle aste è subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari.
La normativa di dettaglio sui criteri e le condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, invece, è stabilita dalla delibera ARERA n. 247/2023.